Codice civile
Art. 2900 c.c. — Condizioni, modalita' ed effetti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione I - Dell’azione surrogatoria
Testo dell'articolo
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore può esercitare diritti patrimoniali del debitore trascurati quando ciò serve a conservare o soddisfare la garanzia. Agisce su un diritto altrui per contrastare un’inerzia pregiudizievole, senza acquistarlo automaticamente.
Occorrono credito, diritto del debitore verso un terzo, inerzia e interesse conservativo; sono esclusi diritti riservati personalmente al titolare. In giudizio deve essere citato anche il debitore surrogato.
La surrogatoria non è un rimedio per annullare ogni scelta attiva del debitore né attribuisce normalmente pagamento diretto o preferenza esclusiva. Nelle procedure concorsuali si verificano legittimazione e disciplina speciale. La fonte 25376/2025 documenta una rimessione, non una regola definitiva sulla surrogatoria assicurativa del fallito.
Esempio pratico
Il debitore trascura un credito verso un cliente, mettendo a rischio la garanzia: il creditore valuta l’azione surrogatoria citando debitore e cliente, senza pretendere automaticamente l’incasso esclusivo.
Giurisprudenza
Surrogatoria e credito del fallito: questione rimessa nel 2025
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza interlocutoria n. 25376, 2025 · Ordinanza interlocutoria ufficiale — questione rimessa, non principio definitivo
La raccolta ufficiale documenta la rimessione alla pubblica udienza della questione sull’esercizio, da parte del danneggiato creditore del fallito, dei diritti verso l’assicuratore mediante surrogatoria e sull’utilità dell’accertamento ordinario in vista del ritorno in bonis. La fonte acquisita descrive una questione processuale rimessa, senza fissare un principio definitivo.
Fonte →Surrogatoria e scelta attiva del debitore
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15818, 2026, Rv. 678919-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La legittimazione sostitutiva del creditore è eccezionale e richiede inerzia del debitore. Se il debitore esercita il diritto disponendone, anche con una scelta economicamente sfavorevole nella controversia ereditaria considerata, il creditore non può sostituire la propria valutazione alla sua mediante azione surrogatoria.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Ordinanza 25376/2025 acquisita come questione rimessa nel 2025, non principio definitivo; esito successivo non verificato.