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Codice civile

Art. 2901 c.c. — Condizioni 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione II - Dell’azione revocatoria

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore, anche se il credito e' soggetto a condizione o a termine, puo' domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non e' soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La revocatoria rende relativamente inefficace l’atto patrimoniale che pregiudica il creditore, anche se il credito è condizionale o a termine. Non annulla il contratto per tutti.

Occorrono ragione di credito, pregiudizio e requisiti soggettivi differenziati: per atti anteriori al credito serve dolosa preordinazione; negli atti onerosi rileva anche la posizione del terzo.

Adempimento di debito scaduto e subacquisti onerosi di buona fede hanno specifica tutela. Il pregiudizio va provato; non basta ogni diminuzione patrimoniale, né la mera consapevolezza per atti anteriori.

Esempio pratico

Il debitore dona il solo immobile dopo aver contratto un debito di 80.000 euro: il creditore verifica pregiudizio e conoscenza prima di domandare inefficacia relativa.

Giurisprudenza

  • Atto anteriore al credito e dolo specifico

    Corte di cassazione, sez. U, sentenza n. 1898, 2025, Rv. 673627-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Per gli atti anteriori al credito la dolosa preordinazione richiede un intento diretto a pregiudicare il futuro soddisfacimento; nell’atto oneroso il terzo deve conoscere quello specifico intento.

    Fonte →
  • Garanzia capiente ed eventus damni

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 30788, 2025, Rv. 676899-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Se la garanzia supera notevolmente il credito, la fonte richiede prova, anche presuntiva, della verosimile infruttuosità della sua escussione per accertare il pregiudizio revocatorio.

    Fonte →
  • Revocatoria del trust e domanda contro il beneficiario

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 16790, 2026, Rv. 678769-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Nella revocatoria di un trust gratuito, agire contro il beneficiario privo di legittimazione passiva non interrompe la prescrizione verso il trustee. Quest’ultimo è litisconsorte necessario insieme al disponente; la successiva integrazione del contraddittorio non recupera l’effetto interruttivo mancato.

    Fonte →
  • Debito scaduto ed eccezione nel giudizio revocatorio

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 23191, 2025, Rv. 676216-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    La difesa fondata sull’adempimento di un debito scaduto deve essere introdotta secondo le preclusioni applicabili nel processo revocatorio. L’esenzione non consente di allegare tardivamente i suoi presupposti ignorando il regime processuale della causa.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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