Codice civile
Art. 2907 c.c. — Attivita' giurisdizionale
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La tutela giudiziale si attiva normalmente su domanda della parte. Intervento del pubblico ministero, iniziativa d’ufficio e azioni di enti rappresentativi richiedono una previsione di legge.
Servono diritto o interesse tutelabile, legittimazione e domanda individuata secondo il rito. I poteri dell’ente collettivo vanno verificati nella disciplina speciale vigente.
Il giudice non può sostituire liberamente la pretesa della parte con una diversa. Il riferimento storico alle categorie professionali non crea una generale azione associativa per qualunque diritto individuale.
Esempio pratico
Un’associazione vuole agire per danni ai propri aderenti: verifica la norma che la legittima e il rimedio previsto, oltre all’interesse dei singoli.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.