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Codice civile

Art. 2907 c.c. — Attivita' giurisdizionale 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La tutela giudiziale si attiva normalmente su domanda della parte. Intervento del pubblico ministero, iniziativa d’ufficio e azioni di enti rappresentativi richiedono una previsione di legge.

Servono diritto o interesse tutelabile, legittimazione e domanda individuata secondo il rito. I poteri dell’ente collettivo vanno verificati nella disciplina speciale vigente.

Il giudice non può sostituire liberamente la pretesa della parte con una diversa. Il riferimento storico alle categorie professionali non crea una generale azione associativa per qualunque diritto individuale.

Esempio pratico

Un’associazione vuole agire per danni ai propri aderenti: verifica la norma che la legittima e il rimedio previsto, oltre all’interesse dei singoli.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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