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Codice civile

Art. 2906 c.c. — Effetti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione III - Del sequestro conservativo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformita' delle regole stabilite per il pignoramento.

Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Gli atti sulla cosa sequestrata non pregiudicano il sequestrante secondo le regole del pignoramento. Il vincolo protegge l’effettività della conservazione, senza rendere ogni atto civilisticamente nullo.

Si verificano perfezionamento della misura, pubblicità e cronologia degli atti concorrenti. Per l’opposizione al pagamento occorrono casi e forme specificamente previsti dalla legge.

Il beneficio non si estende automaticamente a ogni creditore né oltre l’importo della misura. Ipoteca successiva e priorità nel riparto vanno valutate nelle rispettive condizioni.

Esempio pratico

Dopo la trascrizione del sequestro viene iscritta un’ipoteca: il sequestrante verifica l’inopponibilità e il limite della protezione al momento del riparto.

Giurisprudenza

  • Ipoteca successiva al sequestro

    Corte di cassazione, n. 23667, 2017 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce considera inopponibile al sequestrante l’ipoteca iscritta successivamente e distingue il trattamento del riparto entro l’importo della cautela concessa.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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