Codice civile
Art. 294 c.c. — Pluralità di adottati o di adottanti
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Si possono adottare più persone, anche in momenti diversi. La stessa persona, invece, non può essere adottata da più adottanti salvo il caso in cui questi siano coniugi. L’assenso del coniuge all’adozione compiuta dall’altro non equivale a una sua autonoma adozione.
Esempio pratico
Una donna adotta un maggiorenne e il marito presta l’assenso. Il solo assenso non rende anche il marito padre adottivo.
Giurisprudenza
Assenso e rapporto adottivo
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 6820, 2024, Rv. 670502-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.
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