Codice civile
Art. 295 c.c. — Adozione da parte del tutore
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Chi è stato tutore non può adottare la persona già sottoposta alla sua tutela prima della definizione della gestione patrimoniale: approvazione del conto, consegna dei beni e adempimento delle obbligazioni a suo carico, oppure idonea garanzia. La norma evita che l’adozione preceda la verifica delle responsabilità di gestione.
Esempio pratico
L’ex tutore vuole adottare il ragazzo diventato adulto. Deve prima rendere e far approvare il conto, restituire i beni e sistemare le obbligazioni indicate dalla norma.