Codice civile
Art. 2968 c.c. — Diritti indisponibili
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo II - Della decadenza
Testo dell'articolo
Le parti non possono modificare la disciplina legale della decadenza ne' possono rinunziare alla decadenza medesima, se questa e' stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilita' delle parti.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Per la decadenza legale in materia indisponibile le parti non possono modificare il regime né rinunciarvi. La tutela riguarda limiti sottratti all’autonomia negoziale.
Occorre qualificare materia e fonte del termine. Disponibilità della singola utilità economica e indisponibilità della disciplina non si presumono equivalenti.
Un accordo o una dichiarazione di rinuncia non elimina una decadenza indisponibile. Per diritti disponibili restano comunque validità del patto e difficoltà eccessiva previste dalle altre norme.
Esempio pratico
Le parti concordano di ignorare un termine legale indisponibile: si verifica l’inefficacia dell’accordo senza assumere che il consenso renda proponibile ogni azione.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.