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Codice civile

Art. 2969 c.c. — Rilievo d'ufficio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo II - Della decadenza

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La decadenza non puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilita' dell'azione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La decadenza non è normalmente rilevabile d’ufficio. Nei casi di materia indisponibile il giudice rileva le cause d’improponibilità nei limiti previsti dalla legge.

Si verificano natura del diritto, eventuale eccezione, rito, fatti acquisiti e giudicato interno. La rilevabilità non elimina le esigenze di contraddittorio.

Non tutte le decadenze sono indisponibili e non ogni rilievo può essere introdotto senza accertare la base fattuale. Le regole di prescrizione e decadenza non sono intercambiabili.

Esempio pratico

In una lite su diritto disponibile il convenuto non oppone la decadenza: il giudice verifica il regime prima di sollevarla autonomamente.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Formula finale di promulgazione e firme dell’atto escluse dai commi dell’articolo, conservate nell’evidenza.

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