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Codice civile

Art. 300 c.c. — Diritti e doveri dell'adottato 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Nell’adozione del maggiorenne l’adottato conserva diritti e doveri verso la famiglia di origine. Il nuovo rapporto non crea in generale legami civili fra lui e i parenti dell’adottante, né fra l’adottante e la famiglia originaria, salve le eccezioni di legge. È un regime distinto dall’adozione dei minori, comprese le adozioni in casi particolari coordinate dalla giurisprudenza costituzionale.

Esempio pratico

Un maggiorenne adottato conserva i rapporti giuridici con i propri genitori originari. Non diventa per ciò solo parente civile di tutti i familiari dell’adottante.

Note

Il limite alla parentela riguarda l’adozione del maggiorenne. L’adozione in casi particolari del minore e la pronuncia costituzionale 79/2022 seguono una disciplina distinta; nessuna estensione automatica.

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