Codice civile
Art. 299 c.c. — Cognome dell'adottato
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’adozione del maggiorenne incide sul cognome senza cancellare automaticamente l’identità precedente. La sentenza 135/2023 permette, se entrambe le parti lo vogliono, di aggiungere il cognome dell’adottante anziché anteporlo. Il testo va coordinato anche con le altre pronunce costituzionali, compresa la regola sui cognomi di entrambi gli adottanti coniugi. Non deriva dall’adozione il diritto automatico di conservare soltanto il cognome dell’adottante.
Esempio pratico
Un adulto noto professionalmente con il proprio cognome concorda con l’adottante di mantenerlo per primo e aggiungere quello adottivo. Questa scelta è possibile nei termini stabiliti dalla sentenza 135/2023.
Giurisprudenza
Ordine dei cognomi nell’adozione del maggiorenne
Corte costituzionale, sentenza n. 135, 2023 · Massima ufficiale della Corte costituzionale
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all’identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante costituisce uno degli effetti tipici dell’adozione – vista l’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante – la scelta del legislatore che preclude all’adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante – il suo cognome – che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d’età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell’istituto renda ulteriormente palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (Precedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).
Fonte →Conservazione del cognome e mancata sostituzione automatica
Corte costituzionale, sentenza n. 53, 2025 · Massima ufficiale della Corte costituzionale
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, Cost., dell’art. 299, primo comma, cod. civ., il quale prevede che l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, senza consentire, con la sentenza di adozione, di sostituire, anziché di aggiungere o di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore di età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto e i genitori biologici dell’adottato siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Non è leso il diritto all’identità personale, perché la duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all’identità personale, rende non irragionevole la scelta legislativa di escludere la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell’adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale. Finanche nell’adozione del minore in casi particolari, nel cui contesto la costruzione dell’identità personale intorno all’originario cognome è per definizione meno consolidata, la tutela dell’originario cognome è tratto essenziale della identità personale, per cui non è irragionevole la scelta di preservare il legame del minore col proprio passato; rilievo, questo, che vale tanto più nel caso dell’adottato maggiore d’età, il quale altrimenti sarebbe esposto al rischio di subire condizionamenti da parte dell’adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l’adozione civile apporta all’adottato sul piano successorio. E se è vero che l’adozione di persona maggiore d’età ha conosciuto un’evoluzione sotto il profilo funzionale, tale da ravvisarvi un istituto plurifunzionale – all’originaria e primaria funzione volta a procurare un figlio a chi non l’ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem), si sono aggiunte istanze di tipo solidaristico – non determina, tuttavia, una perdita di autonomia dell’istituto, né crea una imprescindibile attrazione verso la disciplina dell’adoptio plena del minore. Nemmeno è fondata la seconda questione, concernente la ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra il minorenne adottato dalla famiglia affidataria, che assume solo il cognome degli adottanti, e il maggiorenne che viene adottato dai precedenti affidatari e che non potrebbe acquisire quel solo cognome, perché proprio dal confronto tra un istituto concepito intorno al minorenne e un altro plasmato in funzione del maggiorenne emerge l’evidente disomogeneità tra le due fattispecie poste a confronto. Deve piuttosto rilevarsi che la vicenda oggetto del giudizio principale lascia trapelare l’esigenza di tenere conto di un possibile interesse del tutto peculiare: l’interesse a cancellare il cognome che attesta la propria origine naturale, poiché, nonostante la funzione identitaria da esso lungamente svolta, l’interessato percepisce che quel segno reca una memoria per lui pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono. Sennonché, simile interesse è tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona, che quel cognome ha portato, e può trovare tutela in altre previsioni dell’ordinamento, come l’istituto della rettificazione (art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000), indice di una possibile discrasia fra la oggettiva funzione identitaria, che si è via via stratificata intorno al cognome, unitamente al prenome, e possibili significati aggiuntivi associati a quel segno, che possono dare fondamento alla richiesta di prendere le distanze dalla propria originaria identità. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 500/2000 - mass. 25840; S. 240/1998 - mass. 24026; S. 53/1994 - mass. 20328; S. 89/1993 - mass. 19244; O. 170/2003 - mass. 27726).
Fonte →
Note
Citazione legislativa distinta dai coordinamenti: 131/2022 sui cognomi degli adottanti coniugi; 135/2023 sull’aggiunta concordata invece dell’anteposizione; 53/2025 sull’assenza di sostituzione automatica. La formulazione storica «figlio naturale» va letta nella disciplina unitaria. La sentenza 268/2002 riguarda l’adozione di minore in casi particolari e non è usata come regola generale sull’adozione del maggiorenne.