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Codice civile

Art. 32 c.c. — Devoluzione dei beni con destinazione particolare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Alcuni beni possono essere stati donati o lasciati all’ente con una destinazione particolare, diversa dal suo scopo generale. Se l’ente si trasforma o si scioglie, quel vincolo deve essere preservato attraverso la devoluzione ad altre persone giuridiche con fini analoghi, disposta dall’autorità competente.

Il riferimento allo “stesso onere” impedisce che il cambiamento dell’ente sia utilizzato per cancellare la destinazione imposta dal donante o dal testatore. Bisogna identificare i beni interessati e il contenuto concreto del vincolo: non ogni desiderio espresso informalmente equivale a un onere giuridico. Questa disciplina si aggiunge alle regole sulla devoluzione generale del patrimonio e va coordinata con la forma e gli effetti della disposizione originaria.

Esempio pratico

Un’associazione culturale ha ricevuto un lascito vincolato a finanziare cure per bambini. Allo scioglimento, quei beni non seguono necessariamente la destinazione degli altri beni: la devoluzione deve mantenere l’onere previsto per il lascito.

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