Codice civile
Art. 31 c.c. — Devoluzione dei beni
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo II — Delle persone giuridiche
Testo dell'articolo
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Dopo la liquidazione, i beni residui sono destinati secondo atto costitutivo o statuto. Se manca una regola, per le fondazioni provvede l’autorità attribuendo i beni ad enti con fini analoghi; per le associazioni si considerano prima le deliberazioni dell’assemblea di scioglimento e, se mancano, interviene l’autorità nello stesso modo.
La norma tutela anche i creditori che non hanno fatto valere il credito durante la liquidazione: possono chiedere il pagamento ai destinatari dei beni entro un anno dalla chiusura, in proporzione e nei limiti di quanto ricevuto. Non impone quindi a ciascun destinatario di pagare indistintamente l’intero debito. La devoluzione va coordinata con eventuali vincoli sui beni e con discipline speciali, particolarmente rilevanti per il Terzo settore. Non si deve confondere il patrimonio residuo con una quota liberamente distribuibile agli associati.
Esempio pratico
Due enti ricevono il residuo della liquidazione. Un creditore rimasto insoddisfatto agisce entro l’anno previsto: la richiesta deve rispettare la proporzione e il limite dei beni ricevuti da ciascun destinatario.