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Codice civile

Art. 344 c.c. — Funzioni del giudice tutelare 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.

Il giudice tutelare può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il giudice tutelare sovrintende a tutele e curatele e svolge le altre funzioni assegnate dalla legge. Può chiedere assistenza a pubbliche amministrazioni ed enti coerenti con tali compiti.

Esempio pratico

Per organizzare la protezione di un minore il giudice tutelare acquisisce assistenza dagli enti competenti, mantenendo i poteri attribuiti dalla legge.

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