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Codice civile

Art. 343 c.c. — Apertura della tutela 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potestà, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La tutela si apre quando entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la responsabilità genitoriale. La sede è il tribunale del circondario in cui si trova il centro principale degli affari e interessi del minore; il trasferimento segue le condizioni previste.

Esempio pratico

Dopo la morte di entrambi i genitori viene aperta la tutela nel luogo che costituisce il centro degli interessi del bambino.

Giurisprudenza

  • Tutela internazionale e conflitto con il tutore

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 33944, 2024, Rv. 673400-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Con riguardo al minore straniero non accompagnato, presente temporaneamente sul territorio nazionale, al quale il Console abbia nominato un tutore internazionale ai sensi dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 (ratificata in Italia con l. n. 101 del 2015), in caso di conflitto di interessi tra minore e tutore la competenza alla nomina del curatore speciale spetta in primo luogo al Console; ove il Console non provveda, oppure la nomina non possa essere riconosciuta nell'ordinamento italiano ex art. 23 della Convenzione cit., la competenza spetta in via sussidiaria al giudice tutelare del luogo ove il minore ha, in Italia, la sede dei suoi affari e interessi; se, ancora, il giudice tutelare è investito di simile richiesta e sussiste una nomina consolare di cui nessuna delle parti ha chiesto il riconoscimento, lo stesso giudice è legittimato a valutare incidenter tantum la riconoscibilità nell'ordinamento italiano del provvedimento consolare; la competenza spetta invece al giudice del procedimento in corso o al capo dell'ufficio giudiziario, sempre che non vi sia una valida nomina consolare, qualora il conflitto si profili con riferimento ad un procedimento instaurato o da instaurare.

    Fonte →

Note

La citazione normativa conserva «patria potestà» benché l’aggiornamento ufficiale richiami l’articolo 56 D.Lgs. 154/2013 sulla responsabilità genitoriale. Terminologia storica dichiarata e non usata come istituto distinto.

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