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Codice civile

Art. 371 c.c. — Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore e sentito il protutore, delibera: 1) sul luogo dove il minore deve essere cresciuto e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi;

2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente; 3) sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali, che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Dopo l'inventario il giudice, su proposta del tutore e sentito il protutore, decide su crescita e formazione del minore, spese e gestione delle aziende. Per la scelta educativa dispone l'ascolto dai dieci anni e anche prima se il minore è capace di discernimento. La continuazione dell'impresa commerciale conserva la specifica autorizzazione del tribunale, con possibile esercizio provvisorio consentito dal giudice tutelare.

Esempio pratico

Il tutore propone un percorso di studi e il bilancio annuale; se il minore possiede un'azienda, viene valutata anche la convenienza di continuarla con le autorizzazioni specifiche.

Note

La soglia di ascolto indicata da questa norma è dieci anni, non dodici. Il testo vigente conserva l'autorizzazione del tribunale per continuare l'impresa del minore sotto tutela: non confondere con la competenza del giudice tutelare per l'impresa dell'emancipato nel 397.

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