Codice civile
Art. 372 c.c. — Investimento di capitali
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo X — Della tutela e dell’emancipazione; Capo I — Della tutela dei minori
Testo dell'articolo
I capitali del minore devono, previa autorizzazione del giudice tutelare, essere dal tutore investiti: 1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; 2) nell'acquisto di beni immobili posti nel Regno; 3) in mutui garantiti da idonea ipoteca sopra beni posti nel Regno, o in obbligazioni emesse da pubblici istituti autorizzati a esercitare il credito fondiario; 4) in depositi fruttiferi presso le casse postali o presso altre casse di risparmio o monti di credito su pegno. Il giudice, sentito il tutore e il protutore, può autorizzare il deposito presso altri istituti di credito, ovvero, per motivi particolari, un investimento diverso da quelli sopra indicati.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L'investimento dei capitali del minore richiede la previa autorizzazione del giudice tutelare e segue le categorie previste dalla norma. Il giudice può consentire depositi presso altri istituti oppure, per motivi particolari, un investimento diverso, dopo aver sentito tutore e protutore.
Esempio pratico
Il tutore propone di impiegare un capitale in un investimento diverso da quelli elencati e ne illustra i motivi particolari al giudice.
Note
La citazione ufficiale conserva denominazioni geografiche e finanziarie storiche. L'investimento diverso dalle categorie previste richiede i particolari motivi e l'autorizzazione indicati; non sostituiti con un libero catalogo di prodotti finanziari moderni.