Codice civile
Art. 416 c.c. — Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore età
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Il minore non emancipato può essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore età. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'età maggiore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Interdizione o inabilitazione possono essere pronunciate nell’ultimo anno della minore età, con effetti dall’inizio della maggiore età. Questo permette di predisporre la protezione senza anticiparne gli effetti.
Esempio pratico
Per un ragazzo di diciassette anni viene accertata una condizione che richiederà protezione stabile dopo i diciotto: la sentenza può essere pronunciata ora, ma gli effetti decorreranno alla maggiore età.