Codice civile
Art. 415 c.c. — Persone che possono essere inabilitate
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo XII — Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia; Capo II — Dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’incapacità naturale
Testo dell'articolo
Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.
Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.
Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’inabilitazione può riguardare infermità mentale meno grave, prodigalità o abuso abituale di alcol o stupefacenti che espongano la persona o la famiglia a gravi danni economici. La norma contempla anche specifiche situazioni sensoriali associate a insufficiente educazione, da valutare individualmente.
Esempio pratico
Ripetute spese sproporzionate per ragioni futili compromettono seriamente il patrimonio familiare: il giudice accerta i fatti e sceglie la protezione adeguata, senza dedurla da una singola spesa elevata.
Giurisprudenza
Proporzionalità della protezione e prodigalità
Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 5763, 2026, Rv. 678469-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.
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Note
Il termine storico sordomuto è sostituito da sordo per effetto dell’articolo 1 legge 95/2006, conservato come fonte. Condizione sensoriale, prodigalità e incapacità richiedono gli accertamenti individuali previsti, senza automatismi. Conservata la terminologia sordo in attuazione della L. 95/2006, distinta dalla riproduzione letterale storica.