Codice civile
Art. 469 c.c. — Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo IV — Della rappresentazione
Testo dell'articolo
La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La rappresentazione prosegue attraverso i gradi dei discendenti senza limite e la divisione avviene per stirpi, anche se una stirpe è unica. Nei rami successivi si divide ancora per stirpi, poi per capi tra i membri dello stesso ramo.
Esempio pratico
Una quota spetta alla stirpe di un figlio premorto: i suoi due figli si ripartiscono quella quota, mentre un’altra stirpe riceve la propria quota senza ridistribuzione per il numero complessivo dei nipoti.
Giurisprudenza
Porzioni tra stirpi e suddivisione interna
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 139, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella divisione con rappresentazione si costruiscono anzitutto le quote destinate agli eredi o alle singole stirpi. La ripartizione ulteriore all’interno di una stirpe non deve essere automaticamente caricata sul procedimento comune e sugli altri partecipanti: richiede il consenso previsto nel caso esaminato.
Fonte →
Note
Escluso il precedente 13351/2023 elencato sul 469 perché riguarda libertà di rinuncia e mantenimento coniugale, non il calcolo per stirpi. La parafrasi 139/2020 distingue quote comuni e ripartizione interna.