Codice civile
Art. 468 c.c. — Soggetti
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo IV — Della rappresentazione
Testo dell'articolo
La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La rappresentazione spetta ai discendenti dei figli, anche adottivi, e ai discendenti dei fratelli o sorelle del defunto. Può operare anche quando il discendente abbia rinunciato all’eredità del rappresentato o sia incapace o indegno rispetto a lui.
Esempio pratico
Un nipote ha rinunciato all’eredità del proprio padre: ciò non impedisce da solo di rappresentarlo nella diversa successione del nonno, se ne ricorrono i requisiti.
Giurisprudenza
Il rappresentante succede direttamente al defunto
Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 3140, 2025, Rv. 673899-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di rappresentazione, il discendente legittimo o naturale (rappresentante), subentrando nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) che non possa o non voglia accettare l'eredità, succede direttamente al de cuius, sicché resta immutato l'oggetto della delazione dell'eredità che gli viene devoluta nella stessa misura che sarebbe spettata al rappresentato.
Fonte →
Note
La pagina del codice conserva una formulazione incoerente dopo la sostituzione generale di figli legittimi e naturali. Il testo operativo è coordinato con la disposizione e la nota ufficiale all’articolo 68 D.Lgs. 154/2013: discendenti dei figli anche adottivi e dei fratelli e sorelle. Conservate entrambe le evidenze. Conservato il coordinamento con art. 68 D.lgs. 154/2013: discendenti anche adottivi.