Codice civile
Art. 470 c.c. — Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.
L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il chiamato può scegliere l’accettazione pura e semplice o quella con beneficio d’inventario. Il testatore non può impedire la seconda; i casi di beneficio obbligatorio e i relativi adempimenti seguono le norme successive.
Esempio pratico
Un testamento pretende che l’erede accetti senza inventario: il chiamato può comunque adottare il beneficio rispettando dichiarazione, inventario e termini.
Giurisprudenza
Garanzia contrattuale e scelta successoria
Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza n. 292, 2026, Rv. 677568-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di contratto di fideiussione, la clausola che prevede che gli eredi del garante siano solidalmente obbligati per il debito contratto non viola il divieto di patto successorio di cui all'art. 458 c.c., in quanto non è volta ad incidere sulla delazione ereditaria ma conserva la funzione tipica di garanzia del contratto cui accede, né si pone in contrasto col principio, sotteso all'art. 1372 c.c., di relatività degli effetti del contratto, dal momento che, alla luce della disciplina generale in tema di successioni (in particolare degli artt. 470 e 484 c.c.), agli eredi è sempre concessa la facoltà di sottrarsi al vincolo, rinunciando all'eredità o accettandola con beneficio di inventario, nonostante qualunque divieto del testatore.
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