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Codice civile

Art. 471 c.c. — Eredità devolute a minori o interdetti 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Minori e interdetti possono accettare soltanto con beneficio d’inventario, mediante il rappresentante e con le autorizzazioni richieste. L’acquisto della qualità di erede e il completamento dell’inventario vanno distinti.

Esempio pratico

Il rappresentante accetta con beneficio per il minore ma non completa l’inventario: dopo i diciotto anni occorre regolarizzare nei limiti del 489, senza considerare disponibile una nuova rinuncia a un’eredità già accettata.

Giurisprudenza

  • Accettazione del rappresentante e successiva maggiore età

    Corte di cassazione, sez. Sezioni Unite, sentenza n. 31310, 2024, Rv. 673165-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di eredità devoluta a minori o incapaci, la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario resa dal legale rappresentante, ancorché non seguita dall'inventario, comporta per il minore l'acquisto della qualità di erede e, pertanto, rende inefficace la rinuncia all'eredità da lui manifestata una volta divenuto maggiorenne.

    Fonte →

Note

Sezioni Unite 31310/2024: dichiarazione beneficiata del rappresentante efficace per l’acquisto, anche senza inventario. L’inefficacia della rinuncia successiva alla maggiore età è distinta dal periodo protetto per completare gli adempimenti.

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