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Codice civile

Art. 495 c.c. — Pagamento dei creditori e legatari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Trascorso un mese dalla trascrizione prevista nell'art. 484 o dall'annotazione disposta nello stesso articolo per il caso che l'inventario sia posteriore alla dichiarazione, l'erede, quando creditori o legatari non si oppongono ed egli non intende promuovere la liquidazione a norma dell'art. 503, paga i creditori e i legatari a misura che si presentano, salvi i loro diritti di poziorità.

Esaurito l'asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno soltanto diritto di regresso contro i legatari, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.

Tale diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell'ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Dopo il mese dalla pubblicità prevista dal 484, in assenza di opposizioni e senza scelta della liquidazione concorsuale, l’erede paga creditori e legatari a mano a mano che si presentano, rispettando le prelazioni. Esaurito l’asse, i creditori insoddisfatti possono agire contro i legatari nei limiti del legato.

Esempio pratico

Nessun creditore si oppone e l’erede sceglie i pagamenti individuali: verifica priorità e disponibilità dell’asse, senza applicare automaticamente il termine del 500 previsto per la diversa liquidazione concorsuale.

Giurisprudenza

  • Il termine del 500 riguarda la liquidazione concorsuale

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 24491, 2026 · Principio di diritto della pronuncia ufficiale — non massima del Massimario

    In tema di eredità accettata con il beneficio dell’inventario, il termine di cui all’art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale, cosicché, ove emerga che l’erede abbia optato per la liquidazione individuale e avverso quest’ultima non siano state proposte opposizioni, l’assegnazione di un termine siffatto è da reputarsi, nei suoi confronti, tamquam non esset e l’inosservanza di esso non può, in alcun modo, comportare la decadenza dal beneficio dell’inventario.

    Fonte →

Note

Pronuncia ufficiale 24491/2026: il termine del 500 è estraneo alla liquidazione individuale senza opposizioni. L’enunciato è principio di diritto della decisione, non massima del Massimario, e non riceve un Rv non riscontrato.

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