Codice civile
Art. 494 c.c. — Omissioni o infedeltà nell'inventario
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Dal beneficio d'inventario decade l'erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell'inventario beni appartenenti all'eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell'inventario stesso, passività non esistenti.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Omettere consapevolmente beni dell’eredità o dichiarare in mala fede debiti inesistenti nell’inventario comporta perdita del beneficio. La mala fede è un requisito specifico e non coincide automaticamente con una contestazione contabile.
Esempio pratico
L’erede inserisce un proprio credito poi riconosciuto in misura minore: si valuta se vi fosse consapevole falsità, senza dedurre mala fede dalla sola riduzione giudiziale.
Giurisprudenza
Credito contestato e prova della mala fede
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 20042, 2019 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il fatto che un credito inserito dall’erede venga poi riconosciuto per una somma inferiore non dimostra, da solo, una falsa dichiarazione intenzionale. Nel caso segnalato occorre separare la controversia su compensi e rimborsi dalla consapevole indicazione di passività inesistenti richiesta per la perdita del beneficio.
Fonte →
Note
Mala fede elemento distinto dalla sola discordanza tra credito richiesto e riconosciuto. Inventario e stato di graduazione non sono documenti equivalenti.