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Codice civile

Art. 496 c.c. — Rendimento del conto 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’erede beneficiato deve rendere conto della propria amministrazione a creditori e legatari. Questi possono ottenere che gli venga assegnato un termine per adempiere.

Esempio pratico

Un legatario chiede di conoscere entrate, spese e pagamenti: l’erede prepara il conto con documenti giustificativi; in mancanza si può chiedere la fissazione del termine.

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