Codice civile
Art. 496 c.c. — Rendimento del conto
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Testo dell'articolo
L'erede ha l'obbligo di rendere conto della sua amministrazione ai creditori e ai legatari, i quali possono fare assegnare un termine all'erede.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’erede beneficiato deve rendere conto della propria amministrazione a creditori e legatari. Questi possono ottenere che gli venga assegnato un termine per adempiere.
Esempio pratico
Un legatario chiede di conoscere entrate, spese e pagamenti: l’erede prepara il conto con documenti giustificativi; in mancanza si può chiedere la fissazione del termine.