Codice civile
Art. 497 c.c. — Mora nel rendimento del conto
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
L'erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a quest'obbligo.
Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il pagamento sui beni propri dell’erede può essere imposto se egli è in mora nel presentare il conto e non ha adempiuto. Dopo la liquidazione del conto, la responsabilità sui beni propri riguarda soltanto le somme per le quali risulta debitore.
Esempio pratico
L’erede non presenta il conto dopo la costituzione in mora: il creditore valuta il rimedio specifico del 497; una volta definito il conto, individua le somme dovute.
Giurisprudenza
Tutela ordinaria dei beni personali dell’erede
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 29252, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Finché opera il beneficio, i creditori dell’eredità non possono trattare il patrimonio personale come una garanzia liberamente disponibile, neppure anticipando l’aggressione mediante misure cautelari. Il principio generale va coordinato con le conseguenze specifiche del mancato rendiconto e delle somme risultanti dal conto.
Fonte →
Note
Il principio editoriale sulla protezione ordinaria del patrimonio personale è collegamento sistematico e non elimina le eccezioni per mora nel rendiconto o debiti risultanti dal conto.