Codice civile
Art. 502 c.c. — Pagamento dei creditori e dei legatari
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede.
La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione.
I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Quando la graduazione è definitiva, l’erede paga creditori e legatari secondo l’ordine stabilito. Lo stato costituisce titolo esecutivo contro l’erede. I creditori condizionali non bloccano i successivi pagamenti se i beneficiari prestano cauzione. Chi non si è presentato può agire soltanto sul residuo, entro tre anni dalla definitività o dal giudicato, salvo prescrizione anteriore del credito.
Esempio pratico
Dopo i pagamenti resta un saldo di 8.000 euro: un creditore non presentatosi non può pretendere di riaprire la distribuzione già compiuta e deve valutare il residuo e i termini.
Giurisprudenza
Reclamo, accertamento del credito e graduazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30820, 2025, Rv. 676980-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.
Fonte →Tardività della dichiarazione e mera difesa
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30820, 2025, Rv. 676980-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, poiché la tempestiva presentazione della dichiarazione di credito ex art. 498 c.c. incide sul solo quantum della pretesa, ma non anche sull'an, e la sua inosservanza non costituisce fatto impeditivo o estintivo del diritto vantato dalla controparte, la deduzione della tardività di tale presentazione non può qualificarsi come eccezione in senso stretto, da proporsi nei termini di cui all'art. 167 c.p.c., ma come una mera difesa.
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