Codice civile
Art. 501 c.c. — Reclami
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo V — Dell’accettazione dell’eredità; Sezione II — Del beneficio d’inventario
Testo dell'articolo
Compiuto lo stato di graduazione, il notaio ne dà avviso con raccomandata ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o la residenza, e provvede alla pubblicazione di un estratto dello stato nel foglio degli annunzi legali della provincia. Trascorsi senza reclami trenta giorni dalla data di questa pubblicazione, lo stato di graduazione diviene definitivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Terminato lo stato di graduazione, il notaio avvisa per raccomandata creditori e legatari di cui conosce domicilio o residenza e cura la pubblicazione dell’estratto. La definitività consegue al decorso di trenta giorni dalla pubblicazione senza reclami; non va anticipata al ricevimento di una raccomandata. Il reclamo segue l’articolo 778 c.p.c. e può investire anche l’accertamento del credito secondo le condizioni della disciplina processuale.
L’articolo 31 L. 340/2000 ha abolito i fogli degli annunzi legali. Il suo comma 3 dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quando il foglio era previsto come unica forma di pubblicità. La condizione va esplicitata: non si tratta di una sostituzione automatica di ogni adempimento. Comunicazioni individuali, iscrizioni, annotazioni e trascrizioni richieste restano distinte e vanno effettuate secondo la disciplina applicabile.
Esempio pratico
Un creditore riceve la raccomandata prima della pubblicazione: non si calcola automaticamente da quella comunicazione il termine codicistico di trenta giorni. Si identifica la pubblicazione legalmente richiesta e si propone il reclamo nelle forme previste.
Giurisprudenza
Reclamo, accertamento del credito e graduazione
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 30820, 2025, Rv. 676980-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
In tema di liquidazione dell'eredità beneficiata, la natura solo esecutiva della procedura concorsuale dettata dall'art. 499 c.c. non esclude che il reclamo di cui all'art. 501 c.c. possa assolvere alla duplice funzione di controllo dello stato di graduazione formato dal notaio all'esito della presentazione delle dichiarazioni di credito, al quale anche i creditori che non ne hanno inoltrate hanno interesse, e di accertamento del credito, poiché l'atto redatto dal notaio ha natura meramente ricognitiva, e dalla proposizione di detto reclamo mediante atto di citazione deriva l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione, dal cui esito non può conseguire di per sé l'inserimento di creditori e legatari nello stato di graduazione, il quale è condizionato dalla tempestiva presentazione della dichiarazione di credito, avuto riguardo alla distinzione fra creditori prevista dall'art. 502, comma 3, c.c.
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Note
Testo codicistico sul foglio degli annunzi legali preservato. Art. 31, commi 1 e 3, L. 340/2000: abolizione; Gazzetta Ufficiale se il foglio era unica forma di pubblicità. Condizione esplicita, senza assorbire comunicazioni, iscrizioni o trascrizioni ulteriori. Il canale concretamente dovuto resta da determinare nella procedura applicabile.