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Codice civile

Art. 533 c.c. — Nozione 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo IX — Della petizione di eredità

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi.

L'azione è imprescrittibile, salvi gli effetti della usucapione rispetto ai singoli beni.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

La petizione consente all’erede di far riconoscere la propria qualità e ottenere i beni posseduti da chi si dice erede o non ha titolo. È imprescrittibile, salvo l’usucapione dei singoli beni. Occorre individuare i beni appartenenti all’asse al momento della morte e il titolo del possessore; se è coinvolta l’invalidità del testamento, il contraddittorio può essere più ampio.

Esempio pratico

Un terzo trattiene somme prelevate dopo la morte: l’erede prova il titolo e l’appartenenza delle somme all’asse, distinguendo eventuali prelievi anteriori.

Giurisprudenza

  • Non contestazione del titolo e prova dei beni ereditari

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 9153, 2025, Rv. 674596-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, la petitio hereditatis non si trasforma in azione di rivendicazione, giacché tale non contestazione non fa venir meno le finalità recuperatorie della domanda, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità di erede, fermo restando l'onere di provare - nei limiti della difesa di controparte - l'appartenenza del bene all'asse ereditario all'apertura della successione.

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  • Beni usciti dal patrimonio prima della morte

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 8942, 2024, Rv. 670957-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).

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  • Invalidità del testamento e contraddittorio

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 6313, 2026, Rv. 677473-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Sebbene l'azione di petizione ereditaria non richieda il litisconsorzio necessario di tutti gli eredi, qualora essa sia proposta sul presupposto della falsità, nullità o annullabilità del testamento, ricorre il litisconsorzio necessario di tutti gli eventuali eredi legittimi e, ove venga in rilievo anche l'accertamento della validità di altro testamento, di tutti gli eredi testamentari ivi indicati, in quanto la pronuncia incide sul rapporto unitario dedotto in giudizio relativo allo status di erede.

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  • Divisione con recupero dei beni sottratti

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 26951, 2024, Rv. 672835-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Nell'azione di divisione ereditaria è insita la petizione dell'eredità, ove si chieda la ricostruzione dell'asse relitto e l'inclusione in esso di beni sottratti da altro erede o da un terzo, tanto più che la sentenza di assegnazione dei beni ai condividenti costituisce titolo esecutivo, idoneo a consentire a ciascuno di essi di acquistare la piena proprietà dei cespiti rientranti nella quota, nonché il potere di esercitare le relative azioni, inclusa quella per il rilascio dei beni rispetto ai quali gli altri condividenti, per effetto dello scioglimento della comunione ereditaria, non hanno più titolo per proseguire la loro detenzione.

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Note

Quattro massime su questioni distinte: beni al momento della morte, prova del titolo, contraddittorio se si impugna il testamento e recupero nella divisione. Escluso 1206/2026 come mero profilo tributario non diretto alla petizione.

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