Codice civile
Art. 537 c.c. — Riserva a favore dei figli
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari
Testo dell'articolo
Salvo quanto disposto dall'articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli .
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Senza il concorso disciplinato dal 542, a un solo figlio è riservata metà del patrimonio; a più figli due terzi complessivi, divisi in parti uguali. Il terzo comma sulla commutazione è abrogato. Il calcolo richiede la massa rilevante per la legittima e il numero dei legittimari, senza reintrodurre distinzioni tra categorie di figli.
Esempio pratico
Se la massa di calcolo è 300.000 euro e vi sono due figli senza coniuge, la riserva complessiva è 200.000 euro e quella individuale 100.000 euro.
Giurisprudenza
Il legato sostitutivo non riduce il numero dei legittimari
Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 18561, 2021, Rv. 661688-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile; ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari.
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Note
Terzo comma abrogato escluso dal testo operativo; nessuna commutazione attuale. Precedente ufficiale 18561/2021 collegato al conteggio dei legittimari anche in presenza di legato sostitutivo; non riproposti Corte cost. 335/2009 sul comma abrogato o 2434/1987 su criteri risalenti.