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Codice civile

Art. 536 c.c. — Legittimari 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli , i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli .

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Coniuge, figli e, nei casi previsti, ascendenti sono titolari della riserva. I figli adottivi sono equiparati secondo il sistema dell’adozione; i discendenti che subentrano ai figli hanno i medesimi diritti riservati. Legittimario e chiamato per successione legittima non sono sinonimi: la tutela della quota può richiedere una domanda di reintegrazione.

Esempio pratico

Il testamento attribuisce tutto a un estraneo: il figlio valuta la lesione della riserva e i rimedi, senza presumere che il testamento divenga automaticamente privo di effetti.

Giurisprudenza

  • Legittimario pretermesso e debito simulato nel testamento

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 15889, 2026, Rv. 678924-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Fonte →
  • Reintegrazione della riserva e simulazione delle donazioni

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 29821, 2023, Rv. 669306-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In caso di insufficienza del relictum a soddisfare i diritti dei legittimari, per avere il de cuius effettuato in vita donazioni eccedenti la quota disponibile, la riduzione delle stesse, pronunciata su istanza del legittimario, ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria spettantegli ex lege, determinando il concorso della successione legittima con quella necessaria. Ne consegue che la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa, sicché, in tali casi, non possono trovare applicazione le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione, ponendosi l'erede in posizione antagonista a quella del de cuius e potendosi giovare, perciò, del regime più favorevole di cui all'art. 1417 c.c.

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Note

Rimossi marcatori e soppressioni; nessuna distinzione attuale tra figli. Massime sulla simulazione selezionate per specifica tutela della riserva; non attribuiscono qualità di erede automatica al pretermesso.

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