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Art. 544 c.c. — Concorso di ascendenti e coniuge 

Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Senza figli, ma con coniuge e ascendenti, metà del patrimonio è riservata al coniuge e un quarto agli ascendenti. La quota degli ascendenti si ripartisce secondo il rinvio al 569. Restano da considerare i diritti del coniuge sulla casa familiare previsti dal 540.

Esempio pratico

Su una massa di 200.000 euro, senza figli, la riserva base è di 100.000 euro al coniuge e 50.000 euro agli ascendenti, prima del calcolo di abitazione e uso.

Note

Riserva di metà al coniuge e un quarto agli ascendenti senza figli; distinguere diritti sulla casa e successione intestata.

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