Codice civile
Art. 538 c.c. — Riserva a favore degli ascendenti
Libro II — Delle successioni · Titolo I — Disposizioni generali sulle successioni; Capo X — Dei legittimari; Sezione I — Dei diritti riservati ai legittimari
Testo dell'articolo
Se chi muore non lascia figli , ma ascendenti , a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544.
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se mancano figli, agli ascendenti è riservato un terzo del patrimonio, salvo il concorso con il coniuge previsto dal 544. In presenza di più ascendenti la ripartizione segue il rinvio al 569. La riserva non spetta a ogni parente e non si applica come quota aggiuntiva quando vi sono figli.
Esempio pratico
Il defunto non lascia figli né coniuge ma ha ascendenti: su una massa di 90.000 euro la riserva complessiva è 30.000 euro, da ripartire secondo i criteri richiamati.
Note
Riserva degli ascendenti solo in assenza di figli; concorso del 544 e ripartizione del 569 distinti.