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Art. 585 c.c. — Successione del coniuge separato 

Libro II — Delle successioni · Titolo II — Delle successioni legittime; Capo II — Della successione del coniuge

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il coniuge separato senza addebito definitivo conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Se l’addebito è passato in giudicato, opera la tutela limitata richiamata dal secondo comma del 548, subordinata ai relativi requisiti.

Esempio pratico

Alla morte, la separazione è senza addebito definitivo: il coniuge non è escluso dall’eredità soltanto perché viveva altrove.

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