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Codice civile

Art. 609 c.c. — Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal conciliatore del luogo, dal podestà o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Quando malattia contagiosa, calamità o infortunio impediscono le forme ordinarie, il testamento può essere ricevuto dai soggetti indicati, davanti a due testimoni almeno sedicenni. Occorrono scrittura e firme; le ragioni dell’impossibilità di firmare devono essere dichiarate. Il riferimento al conciliatore si legge oggi come giudice di pace.

Esempio pratico

Una calamità rende impossibile rivolgersi al notaio nelle forme ordinarie: la forma speciale richiede comunque un ricevente abilitato e due testimoni.

Note

La citazione conserva conciliatore e podestà. L’articolo 39 L. 374/1991 sostituisce in tutte le leggi conciliatore con giudice di pace. Podestà è una denominazione storica: non si propone come ufficio attuale né si attribuisce automaticamente il potere a un funzionario diverso. Presupposti tassativi della forma speciale e cause di impossibilità di firmare da documentare.

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