Codice civile
Art. 619 c.c. — Nullità
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione II — Dei testamenti speciali
Testo dell'articolo
I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.
Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Nei testamenti speciali sono essenziali la redazione scritta e le firme del ricevente e del testatore, con le eccezioni sulla firma espressamente ammesse nelle singole forme. Per gli altri difetti opera l’annullabilità richiamata dal secondo comma del 606.
Esempio pratico
Un testamento speciale manca della firma del ricevente: non si tratta soltanto di una irregolarità documentale da sanare con una testimonianza.
Note
La regola sulle firme dei testamenti speciali va coordinata con le eccezioni espressamente previste per impossibilità di sottoscrivere nei 609, 612 e 617.