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Art. 623 c.c. — Comunicazioni agli eredi e legatari 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il notaio comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari dei quali conosce domicilio o residenza: per quello pubblico dopo la notizia della morte, per olografo e segreto dopo la pubblicazione.

Esempio pratico

La scheda pubblicata indica un legatario con indirizzo noto: il notaio gli comunica l’esistenza del testamento.

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