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Art. 622 c.c. — Comunicazione dei testamenti al tribunale 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale competente copia dei verbali di pubblicazione dell’olografo e del segreto e copia dei testamenti pubblici dopo la notizia della morte.

Esempio pratico

Dopo la pubblicazione il notaio prepara la copia destinata alla cancelleria, oltre alle comunicazioni ai beneficiari.

Note

La rubrica istituzionale conserva pretura, mentre il corpo indica tribunale. Per rendere leggibile la scheda, il titolo editoriale è Comunicazione dei testamenti al tribunale; la difformità è dichiarata, non è una modifica della disposizione citata.

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