Codice civile
Art. 622 c.c. — Comunicazione dei testamenti al tribunale
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo IV — Della forma dei testamenti; Sezione III — Della pubblicazione dei testamenti olografi e dei testamenti segreti
Testo dell'articolo
Il notaio deve trasmettere alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione si è aperta la successione, copia in carta libera dei verbali previsti dagli articoli 620 e 621 e del testamento pubblico.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il notaio trasmette alla cancelleria del tribunale competente copia dei verbali di pubblicazione dell’olografo e del segreto e copia dei testamenti pubblici dopo la notizia della morte.
Esempio pratico
Dopo la pubblicazione il notaio prepara la copia destinata alla cancelleria, oltre alle comunicazioni ai beneficiari.
Note
La rubrica istituzionale conserva pretura, mentre il corpo indica tribunale. Per rendere leggibile la scheda, il titolo editoriale è Comunicazione dei testamenti al tribunale; la difformità è dichiarata, non è una modifica della disposizione citata.