Codice civile
Art. 632 c.c. — Determinazione di legato per arbitrio altrui
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.
Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
È nullo il legato che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo oggetto o quantità. Resta valido il legato remuneratorio dei servizi resi, anche se il testatore non ne ha indicato oggetto e misura.
Esempio pratico
La scheda ricompensa servizi effettivamente prestati senza quantificarli: si verifica la natura remuneratoria prima di applicare il divieto generale.
Giurisprudenza
Data della prestazione distinta da oggetto e quantità
Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 191, 1970 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il potere di stabilire quando eseguire la prestazione non coincide, per ciò solo, con il potere arbitrario di decidere che cosa o quanto attribuire. L’eventuale effetto economico della scelta temporale non basta a estendere automaticamente il divieto del primo comma.
Fonte →