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Codice civile

Art. 640 c.c. — Garanzia in caso di legato sottoposto a condizione sospensiva o a termine 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se a taluno è lasciato un legato sotto condizione sospensiva o dopo un certo tempo, l'onerato può essere costretto a dare idonea garanzia al legatario, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

La garanzia può essere imposta anche al legatario quando il legato è a termine finale.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per un legato con condizione sospensiva o termine iniziale, l’onerato deve prestare garanzia al legatario, salvo diversa volontà testamentaria. Se il legato ha termine finale, è invece il legatario a dover garantire chi ne riceverà il bene alla scadenza.

Esempio pratico

Un bene deve essere consegnato al legatario tra alcuni anni: si verifica la garanzia dovuta dall’onerato in attesa della scadenza.

Giurisprudenza

  • Spese della garanzia a carico dell’onerato

    Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 3708, 1997 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Se il legatario anticipa spese necessarie per ottenere la garanzia che l’onerato deve fornire, il precedente ne riconduce il rimborso a quest’ultimo. Il caso riguardava una garanzia realizzata con autorizzazione giudiziale, da distinguere da iniziative facoltative del beneficiario.

    Fonte →

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