Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 641 c.c. — Amministrazione in caso di condizione sospensiva o di mancata prestazione di garanzia 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione II — Delle disposizioni condizionali, a termine e modali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Qualora l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva, finchè questa condizione non si verifica o non è certo che non si può più verificare, è dato all'eredità un amministratore.

Vale la stessa norma anche nel caso in cui l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia prevista dai due articoli precedenti.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Se l’erede è istituito sotto condizione sospensiva, l’eredità resta amministrata finché la condizione si avvera o diventa certo che non può avverarsi. L’amministrazione interviene anche quando erede o legatario non prestano la garanzia dovuta secondo le norme richiamate.

Esempio pratico

La condizione non è ancora decisa: i beni non restano senza gestione, ma vengono affidati all’amministrazione prevista.

Articoli collegati