Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 662 c.c. — Onere della prestazione del legato 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il testatore può porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o più legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi.

Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il testatore può imporre il legato agli eredi oppure ai legatari. Se non sceglie l’onerato, il peso grava sugli eredi; fra più soggetti si ripartisce in proporzione alle quote, salvo diversa disposizione.

Esempio pratico

Un legato pecuniario non indica chi debba pagare: si ricostruiscono gli eredi e le loro quote.

Giurisprudenza

  • Pagamento del legato e accettazione tacita

    Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza n. 11389, 2024, Rv. 671120-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.

    Fonte →

Note

11389/2024: pagamento del legato con denaro proprio o di un terzo distinto dall’accettazione tacita. Raccordo con il 476 dichiarato, senza generalizzare a ogni atto di esecuzione.

Articoli collegati