Codice civile
Art. 663 c.c. — Legato imposto a un solo erede
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo V — Dell’istituzione di erede e dei legati; Sezione III — Dei legati
Testo dell'articolo
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo.
Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Se il peso è imposto a un solo erede, risponde soltanto lui. Quando però si lega la cosa appartenente a un coerede, gli altri lo compensano secondo le quote del valore, salvo volontà contraria del testatore.
Esempio pratico
La casa personale di un coerede è validamente legata: si verifica se gli altri debbano compensarlo per la rispettiva parte.