Codice civile
Art. 706 c.c. — Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario
Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari
Testo dell'articolo
Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.
Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Il testatore può incaricare l’esecutore di effettuare la divisione, purché questi non sia anche erede o legatario. Prima di procedere deve ascoltare gli eredi; il risultato va controllato secondo l’articolo 733, anche rispetto alla volontà testamentaria e all’equità della proposta.
Esempio pratico
Un professionista estraneo alla successione, nominato esecutore con potere di divisione, raccoglie le osservazioni degli eredi prima di predisporre le porzioni.
Giurisprudenza
Divisione proposta dall’esecutore e controllo giudiziale
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 15716, 2026, Rv. 678915-03 · Massima ufficiale della Corte di cassazione
Il potere divisorio conferito all’esecutore non rende intangibile la sua proposta. Il rinvio del 706 riguarda il secondo comma del 733: su iniziativa di un erede il giudice può escluderne la vincolatività per contrasto con la volontà del testatore o manifesta iniquità.
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