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Art. 707 c.c. — Consegna dei beni all'erede 

Libro II — Delle successioni · Titolo III — Delle successioni testamentarie; Capo VII — Degli esecutori testamentari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’erede può ottenere i beni non necessari all’incarico dell’esecutore. Anche in presenza di obblighi testamentari, legati a termine o condizionali, la consegna non può essere rifiutata se l’erede prova l’adempimento o presta una garanzia idonea.

Esempio pratico

Un immobile non serve più per eseguire i legati: l’erede ne chiede la consegna e documenta il pagamento già effettuato.

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