Codice civile
Art. 729 c.c. — Assegnazione o attribuzione delle porzioni
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
L'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
I lotti uguali si assegnano mediante sorteggio; quelli diseguali mediante attribuzione. Anche fra quote diseguali possono essere sorteggiate frazioni equivalenti. La giurisprudenza ammette deroghe motivate al sorteggio quando esistono ragioni comprovate.
Esempio pratico
Due lotti equivalenti sono pronti: di regola si sorteggiano; una diversa attribuzione giudiziale richiede una motivazione adeguata.
Giurisprudenza
Deroga motivata al sorteggio
Corte di cassazione, sez. VI-2, n. 11857, 2021 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il sorteggio dei lotti equivalenti è il criterio normale ma ammette una diversa attribuzione per ragioni oggettive o personali comprovate. Il giudice deve motivare la scelta, con particolare cura quando deroga alla regola.
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