Codice civile
Art. 730 c.c. — Deferimento delle operazioni a un notaio
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo I — Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal tribunale del luogo dell'aperta successione.
Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell'autorità giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Con il consenso di tutti gli eredi le operazioni divisionali possono essere affidate a un notaio. Se manca l’accordo sulla persona, la nomina compete al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Le contestazioni sorte durante le operazioni sono riservate alla decisione giudiziale.
Esempio pratico
Tutti accettano di procedere tramite notaio, ma non concordano sul nominativo: chiedono la nomina al tribunale.
Note
Il testo istituzionale contiene il refuso «trbunale», corretto graficamente in «tribunale» nel testo di lettura; la citazione originaria è conservata separatamente. Conservata la correzione grafica dichiarata tribunale rispetto al refuso della riproduzione ufficiale.