Codice civile
Art. 765 c.c. — Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione
Testo dell'articolo
L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La vendita del diritto ereditario a un coerede, conclusa senza frode e con assunzione del rischio da parte dell’acquirente, è sottratta alla rescissione divisoria. La previsione non protegge ogni cessione a prezzo basso: servono i presupposti specifici.
Esempio pratico
Un coerede acquista dagli altri diritti ereditari assumendo il rischio sul loro contenuto: si verifica che l’operazione sia genuina e priva di frode.