Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 766 c.c. — Stima dei beni 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V — Dell’annullamento e della rescissione in materia di divisione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Per misurare la lesione della divisione si ricostruiscono stato e valore dei beni nel momento in cui la divisione è avvenuta. Non basta prendere il prezzo originario d’acquisto o la quotazione attuale.

Esempio pratico

Una porzione oggi vale molto di più per una variante urbanistica: per la rescissione si ricostruisce il valore alla divisione, prima della variante.

Giurisprudenza

  • Date di valutazione da distinguere

    Corte di cassazione, sez. II, n. 25123, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nell’attribuzione giudiziale di un bene indivisibile e dei relativi conguagli, la stima per liquidare le quote tiene conto del valore al momento della decisione. Il riferimento va distinto da quello utile per misurare una lesione divisionale già verificatasi.

    Fonte →

Articoli collegati