Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 768-sexies c.c. — Rapporti con i terzi 

Libro II — Delle successioni · Titolo IV — Della divisione; Capo V-bis — Del patto di famiglia

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.

L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Alla morte dell’imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari rimasti fuori dal contratto possono chiedere ai beneficiari la liquidazione richiamata dal 768-quater con interessi legali. L’inadempimento può fondare l’impugnazione prevista dal 768-quinquies.

Esempio pratico

Dopo il patto l’imprenditore ha un altro figlio: all’apertura della successione si valuta il credito di liquidazione verso i beneficiari.

Articoli collegati